È possibile richiedere gratuitamente, uno o più documenti di Stato Civile il cui rilascio non sia vietato per legge (es. nascita, matrimonio, morte, unione civile), con i quali è possibile acquisire/dimostrare una serie di requisiti relativi ad una o più persone, ovvero:
Certificati
Certificano il numero dell'atto del relativo Registro di Stato Civile, nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data dell'evento, relativamente ad una o più persone e vengono rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha registrato o trascritto l'evento.
Estratti per riassunto
Riportano, oltre ai dati che si ritrovano anche nei certificati, tutte le annotazioni relative ad eventi successivi alla registrazione o trascrizione dell'atto stesso (es: matrimonio, divorzio, regime patrimoniale, ecc..).
Per es. l’annotazione relativa al regime patrimoniale, scelto dai coniugi o dalle parti, si può ritrovare, se diverso dal regime legale, nel solo estratto per riassunto e non nel relativo certificato.
Per le Amministrazioni Pubbliche e per i Gestori di Pubblici Servizi il certificato è sostituito dall'autocertificazione oppure dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I certificati e gli estratti di Stato Civile possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse, dopo essersi identificato tramite documento di identità in corso di validità, presso l'Ufficio di Stato Civile in cui è stato registrato l'atto o ove sia stato trascritto.
Il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità (così come i certificati plurilingua), regolato dall’articolo 3 del D.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato. Quando l’interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà o dal tutore. In via eccezionale vengono rilasciati estratti di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità a soggetti maggiorenni diversi da quelli sopra indicati, che siano muniti di delega scritta ad essi rilasciata dall’interessato, a cui sia allegata la fotocopia di un documento d’identità valido dell’interessato stesso.
L’istanza di rilascio della copia integrale (fotocopia) degli atti di stato civile deve esse motivata sulla base di una delle seguenti casistiche previste dalla legge (art.107 d.P.R. 396/2000):
- Rilascio al soggetto cui l’atto di riferisce, previa identificazione
- Rilascio al soggetto portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, previa istanza scritta
L’art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 che aveva introdotto la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi settant'anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
I certificati possono essere richiesti:
- personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile.
- per posta ordinaria, allegando alla richiesta la copia di un documento d'identità del richiedente.
- per email o Pec allegando alla richiesta la copia di un documento d'identità del richiedente.