Dal giorno 1 gennaio 2012 (Legge183/2011) tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Il documento potrà essere quindi richiesto se non sussistano divieti di legge:
Se non sussistono divieti di legge, la copia integrale dell'atto di stato civile può essere rilasciata quando ne è fatta espressa richiesta da chi ne ha interesse (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1). Si tratta di copia conforme all’originale dell’atto di stato civile di interesse del richiedente. L’istanza di rilascio della copia integrale degli atti di stato civile deve essere presentata in forma scritta e adeguatamente motivata in base a un interesse personale, diretto, concreto e attuale, ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Può essere richiesto:
- Solo dai soggetti cui l’atto si riferisce.
- Se richiesto da persona diversa dai soggetti a cui l'atto si riferisce, la richiesta va fatta su istanza motivata, comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.L'art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, che stabiliva la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi settant'anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.