L'ufficio competente, verificata l'identità del richiedente, accertata l'assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della CIE ed effettuata l'acquisizione delle informazioni definite dal Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 5, com. 1 rilascia il modulo di riepilogo pratica, comprensivo del numero della carta di identità e della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla carta, per i servizi aggiuntivi.
La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati a essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal richiedente.
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore, che a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte digitali. Sono necessari inoltre:
• Un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
• In caso di documento valido per l’estero: l’assenso all’espatrio reso da entrambi i genitori o dall’unico esercente la potestà o del tutore (munito di atto di nomina);
IMPORTANTE: la carta di identità elettronica essendo un documento personale, può essere emesso solamente in presenza dell’interessato. Il funzionario delegato dal Sindaco deve: “vedere e riconoscere” l’interessato. Attestando in questo, la congruità del soggetto al ritratto fotografico parte preminente e sostanziale del rilasciando documento medesimo. Pertanto, risulta evidente, che anche i minori devono presentarsi all’appuntamento.