Il matrimonio civile produce effetti giuridici solo per lo Stato a differenza del concordatario che li produce anche per la chiesa. Il matrimonio è regolato dal codice civile che detta i requisiti essenziali perché lo si possa contrarre. Il matrimonio avviene nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni. L’ufficiale di stato civile celebra il matrimonio, alla presenza di due testimoni (uno per parte), dando lettura degli articoli 143 ,144, 147 del Codice Civile, dell’eventuale scelta sul regime patrimoniale dei beni e dichiarando gli sposi uniti in matrimonio. In casi eccezionali, come ad esempio per infermità, se uno dei due sposi non può recarsi in comune, il matrimonio può essere celebrato anche fuori dal comune ma in tal caso è necessaria la presenza di 4 testimoni anziché 2. A seguito del matrimonio viene formato il relativo atto che viene sottoscritto dagli sposi e dai testimoni e dall’Ufficiale di Stato Civile. All’interno dell’Atto di Matrimonio vengono riportate le generalità degli sposi, la data, il luogo e l’ora in cui viene celebrato il matrimonio, i dati dei testimoni e l’eventuale scelta del regime patrimoniale dei coniugi. Per il regime patrimoniale è importante segnalare che una volta effettuata la scelta, può essere modificata solo con atto notarile. Per i cittadini comunitari e stranieri non domiciliati né residenti non si effettuano le pubblicazioni; quindi il matrimonio può essere celebrato subito. Gli stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere assistiti da un interprete, sia in sede preliminare di pubblicazione che, in sede di celebrazione del matrimonio.