Qualora non venga espresso direttamente, si considera come scelta automatica la comunione dei beni.
E’ importante sapere che una volta scelto il regime patrimoniale, potrà essere modificato solo con successivo atto notarile.
Non rientrano per legge nella comunione dei beni:
- I beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio.
- I beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione.
- I beni di uso strettamente personale ed i loro accessori.
- I beni che servono all'esercizio della professione.
- I beni ottenuti come risarcimento di un danno patito Scioglimento della comunione dei beni.
Lo scioglimento della comunione dei beni, oltre che per atto notarile successivo al matrimonio, può realizzarsi anche in caso di:
- Decesso di uno dei coniugi.
- Separazione giudiziale dei beni.
- Separazione giudiziale dei coniugi, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati (Legge 55/2015).
- Separazione consensuale dei coniugi, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato (Legge 55/2015).
- Annullamento del matrimonio.
In caso di scelta della separazione dei beni, ciascun coniuge mantiene la titolarità dei propri beni acquistati durante il matrimonio.