Con la Legge 162/2014, è stata introdotta la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, queste due procedure, sono soggette a condizioni e limitazioni, e presupposto fondamentale perché possano attuarsi è che ci sia la consensualità tra coniugi nel richiedere la separazione. La consensualità va intesa come l’accordo comune tra i coniugi di porre fine al percorso comune di coppia, iniziato col matrimonio. Qualora anche solo un coniuge non fosse d’accordo a richiedere la separazione, non potrebbe essere attuata la procedura semplificata, ma bisognerebbe recarsi in sede giudiziale per discutere termini e condizioni davanti al giudice.
Se vi è dunque consenso tra i coniugi e non vi sono figli minori o portatori di handicap o economicamente non sufficienti, si può usufruire, come stabilito dalla nuova normativa Legge 162/2014 all’art. 12, della possibilità che i coniugi possano comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione che non dovrà contenere patti di trasferimento patrimoniali. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa. Dopo la prima comparizione e a non meno di un mese di distanza, i coniugi dovranno presentarsi nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile per confermare quanto già dichiarato in prima comparizione.
Se il divorzio è consensuale come la separazione, e permangono le condizioni che regolano questa nuova procedura, può essere attuato anch’esso di fronte all’Ufficiale di Stato Civile.