Con la Legge 162/2014, è stata introdotta la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, queste due procedure, sono soggette a condizioni e limitazioni, e presupposto fondamentale perché possano attuarsi è che ci sia la consensualità tra coniugi nel richiedere la separazione. La consensualità va intesa come l’accordo comune tra i coniugi di porre fine al percorso comune di coppia, iniziato col matrimonio. Qualora anche solo un coniuge non fosse d’accordo a richiedere la separazione, non potrebbe essere attuata la procedura semplificata, ma bisognerebbe recarsi in sede giudiziale per discutere termini e condizioni davanti al giudice.
Se vi è dunque consenso tra i coniugi, si può usufruire, come stabilito dalla nuova normativa Legge 162/2014 all’art. 6, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la separazione personale. Questa procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo la legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti di quanto formulato per la trascrizione nei registri di Stato Civile.
Se il divorzio è consensuale come la separazione, e permangono le condizioni che regolano questa nuova procedura, può essere attuato anch’esso di fronte all’Ufficiale di Stato Civile o innanzi all’avvocato.