Certificazione

Emissione certificati per uso privati

Certificazione

Dal giorno 1 gennaio 2012 (Legge183/2011) tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. La Pubblica Amministrazione o un privato che gestisce un pubblico servizio, non possono più richiedere certificazioni riguardanti condizioni personali che il cittadino può autocertificare nelle modalità previste, ovvero presentando una semplice e gratuita dichiarazione in autocertificazione. Sui certificati emessi dal 01/01/2012 è obbligatorio indicare: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato stesso. Nel caso di utilizzo di un certificato nei rapporti tra privati, è necessario dichiarare l’uso ed il certificato riporterà al suo interno l’indicazione dell’uso specifico a cui è destinato e verrà determinato in base all’uso anche l’eventuale esenzione o costo del certificato.

Chi può richiederla:

  • Cittadini italiani.

Come richiederla:

La richiesta può essere presentata presso gli sportelli dell’ufficio demografico.

Validità:

  • 6 mesi dalla data di rilascio e possono essere utilizzati anche successivamente, se l'interessato dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

Costi

  • Certificati in bollo : 16€.
  • Certificati normali : 0,52 €.
  • Certificati esenti: gratuiti.

Tempi di rilascio

Il rilascio è contestuale alla richiesta.

Normativa di riferimento

  • Direttiva n.14/ 2011 - Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183
  • Legge 183/2011
  • DPR 445/2000
  • DPR 396/2000 (Regolamento di Stato Civile)
  • DPR 223/1989 (Regolamento Anagrafico)
  • Legge 131/83
  • P.R. 642/72 e succ. mod. e tab.B allegata
  • Legge 604/62 art. 40
  • Legge 1228/1954.


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